venerdì 30 gennaio 2015

COMUNICATO SU TFR E AUMENTO TASSAZIONE SUI RENDIMENTI  DEI FONDI PENSIONE (Pdf)

Il TFR IN BUSTA NON PAGA

La Legge di Stabilità 2015 ha stabilito che i lavoratori dipendenti da imprese del settore privato, ivi compresi quelli che hanno destinato il Tfr ai fondi pensione, possono chiedere all’impresa di accreditare nella busta paga mensile il TFR MATURANDO a partire dal 1 Marzo 2015 sino al 30 Giugno 2018. Tale scelta è irrevocabile per tutto il periodo sopraindicato; è necessario che il lavoratore sia assunto da almeno 6 mesi presso imprese appartenenti al settore privato; sono escluse le aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 297/82 e quelle in procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria ecc.) Questo provvedimento, pur essendo di qualche utilità per coloro che si trovano in forti difficoltà economiche, è assolutamente sconveniente sotto 2 profili: chi decide di richiedere la corresponsione del TFR maturando in busta paga rinuncia ad una bella fetta di rendimenti e pagherà più tasse. Infatti il Tfr in busta viene cumulato col reddito mensile e sottoposto a tassazione ordinaria con aliquota IRPEF comprensiva delle addizionali comunali e regionali, mentre nei fondi pensione verrebbe tassato al 15% o, nel peggiore dei casi, come di seguito specificato, al 23%. Il Tfr mensilizzato in busta paga non costituisce imponibile ai fini previdenziali. Si ricorda che, in caso di necessità, è pur sempre possibile, per coloro che hanno almeno 8 anni di iscrizione al fondo, richiedere l’anticipazione del 30% per qualsiasi causa o motivo senza obbligo di presentare alcuna documentazione al fondo .


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